Al personale docente ed educativo
Alla DSGA
Si comunica a quanti in indirizzo che, ai sensi dell’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente/educativo non può:
Esercitare attività commerciale, industriale o professionale;
Accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
Accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Si ricorda che, in caso di svolgimento di attività incompatibili con la funzione docente ovvero non autorizzate dalla DS, il pubblico dipendente, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, può essere chiamato a rispondere dei danni causati all’amministrazione davanti al giudice contabile.
Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).
Si rammenta a tutto il personale che è consentito l’esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego e l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).
Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (MIM, M.E.F. e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.
Coloro che intendono svolgere altre attività sono, pertanto, invitati:
a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell’attività che intendono svolgere;
a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.
Si ricorda infine che l’autorizzazione deve essere richiesta anche dai docenti che operano in regime di part-time
non superiore al 50%;
prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
nuovamente qualora l’attività sia stata autorizzata nell’anno scolastico precedente.
Si specifica che l’autorizzazione prescritta dall’art.53 comma 7 del Dlgs. n.165/2001 mira verificare in concreto tra l’altro:
l’occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro ovvero l’impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;
la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti possono essere caratterizzati da una particolare intensità di impegno; d) specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all’insufficiente rendimento);.
Si informa inoltre che le autorizzazioni rilasciate da questa Istituzione scolastica avranno validità a partire dalla data dell’autorizzazione concessa:
per l’esercizio della libera professione:
sino alla data del 31/08/2025 (intero anno scolastico) per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
sino alla data indicata sul contratto per i docenti con contratto a tempo determinato (non oltre la durata
dell’anno scolastico);
per la/le prestazioni di lavoro autonomo occasionale:
sino alla durata della/e prestazioni dichiarata/e (non oltre la durata dell’anno scolastico) Qualora la data di cessazione della prestazione sia inclusa all’interno dell’anno scolastico, ma superi la data di cessazione del rapporto di lavoro (per esempio contratti fino al 30 giugno 2025) l’autorizzazione sarà valida sino alla data di validità del contratto (ovvero ad esempio il 30 giugno 2025);
è necessario richiedere per ogni prestazione o impiego esterno la relativa autorizzazione poiché non sono ammesse richieste di autorizzazione cumulative.
Si fa altresì presente che le richieste incomplete saranno considerate nulle.
Le richieste dovranno essere inoltrate all’indirizzo mail della scuola: revc01000a@istruzione.it
e vicedirezione@corsopro.istruzioneer.it , utilizzando i modelli allegati:
-AllegatoA:Richiestadiautorizzazioneperprestazionedilavoroautonomooccasionale;
-Allegato B: Richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993)
da Maria Gangone
Docente