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[UNICOBAS] – NEWS 14/10/2024 – ARRIVA L’INTERPELLO-MAD PER LE SUPPLENZE FINO A 10 GIORNI

[UNICOBAS] - NEWS 14/10/2024 - ARRIVA L'INTERPELLO-MAD PER LE SUPPLENZE FINO A 10 GIORNI

NEWS 14/10/2024

 

ARRIVA  L’INTERPELLO-MAD PER LE SUPPLENZE FINO A 10 GIORNI

PER L’INFANZIA E LA PRIMARIA

Il Ministero, vista la difficoltà di reperire docenti per supplenze brevi, soprattutto per infanzia e primaria, è intervenuto con la nota n. 160706 del 9 ottobre 2024 dove ha chiarito che i Dirigenti Scolastici possono “attivare preventivamente le procedure previste dall’art. 13 comma 23 dell’OM n. 88/2024”. In sostanza quindi i DS possono proporre un interpello preventivo, quindi una richiesta di messa a disposizione (MAD) per le supplenze inferiori a 10 giorni che si verificheranno nella propria scuola per  l’infanzia e la primaria.

Si era notato infatti che spesso la procedura di interpello durava più della supplenza stessa e nel frattempo comunque non era garantito il servizio in classe.

A questo interpello preventivo possono partecipare anche i docenti inseriti nelle GPS.

IL “COLLEGATO AL LAVORO” APRE LA STRADA  ALL’APPRENDISTA  A  VITA

 

Dal 1° ottobre 2024 è all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge AC 1532-bis-A, il cosiddetto “Collegato Lavoro” che precarizza ancora di più il lavoro stesso. All’art. 18 del collegato si introduce il “contratto unico di apprendistato duale” andando a sostituire il comma 9 all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 varato al tempo del governo Renzi che aveva abbassato a 15 anni l’età di accesso all’apprendistato ma, soprattutto, aveva trasferito al Ministero del Lavoro le relative competenze sottraendole al Ministero dell’istruzione nonostante che l’apprendistato coinvolga anche studentesse e studenti ancora in età di obbligo di istruzione.

L’introduzione dell’unico contratto a tempo indeterminato di apprendistato duale prevede la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante o in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.

In sostanza lo studente-apprendista che si sia diplomato può chiedere di prolungare il proprio contratto di apprendistato addirittura fino alla laurea, al dottorato ed oltre e questo va a tamponare una falla insita nel progetto della filiera tecnologico-professionale, infatti dopo il diploma lo studente in filiera può scegliere se continuare nella filiera accedendo agli ITS oppure iscriversi all’università abbandonandola, adesso con l’apprendistato duale si apre un’ulteriore possibilità: continuare gli studi universitari avendo già un lavoro di apprendista, ovviamente sottopagato.

Infatti il comma 7 dell’art. 43 del Dlgs 81/2015 prevede che “Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.”

In sostanza lo studente-apprendista fino al conseguimento del diploma sarà pagato solo quando lavora in azienda il 10% dello stipendio contrattuale, dopo il diploma, con il contratto di apprendistato duale avrà un “avanzamento di carriera”, verrà inquadrato due livelli sotto quello che gli spetterebbe se fosse un operaio”normale”. Il tutto allungando la durata degli sgravi per le aziende con il plauso di Confindustria.

Il governo procede quindi con la propria visione tutta ideologica di un sistema di un’istruzione solo funzionale al mercato del lavoro favorendo, sempre più, l’intervento dei privati tutto teso ad occupare spazi educativi e formativi che devono, invece, restare saldamente pubblici.

Dulcis in fundo il collegato lavoro prevede anche l’equiparazione dell’assenza ingiustificata del lavoratore alle dimissioni volontarie. Un intervento che rischia di trasformare in dimissioni automatiche anche assenze che potrebbero non originare dalla scelta del lavoratore, senza una adeguata garanzia di accertamento dei fatti e della reale volontà del lavoratore da parte dell’Ispettorato del lavoro.